Sez. L, Sentenza n. 12584 del 27/08/2002 (Rv. 557142 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI | Criteri - Determinazione - Disciplina successiva al referendum abrogativo sull'art. 19 legge n. 300 del 1970 - Requisito della rappresentatività negoziale - Determinabilità - Criteri - Applicabilità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
In seguito al referendum abrogativo relativo all'art. 19 legge n. 300 del 1970, il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza del solo indice che fa riferimento "alle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti di lavoro applicabili nell'unità produttiva", venendosi in tal modo a valorizzare l'effettività dell'azione sindacale - desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva- quale presunzione di detta maggiore rappresentatività, ad integrare la quale non risultano viceversa sufficienti né la mera adesione ad un contratto negoziato da altra organizzazione, né l'applicazione nell'unità produttiva della sola parte economica di un contratto collettivo, né, infine, l'applicazione - sia pure integrale - di questo dovuta a mera concessione del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)