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Sez. 5, Sentenza n. 15088 del 22/11/2000 (Rv. 542029 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Comma sesto dell'art. 75 del d.P.R. n. 917/86 relativo alla indeducibilità dei costi non regolarmente registrati - Abrogazione ad opera dell'art. 5 d.P.R. n. 695 del 1996 - Conseguenze - Applicabilità della conseguente disciplina ai giudizi pendenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542029-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'abrogazione ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, del comma sesto dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che precludeva la possibilità di provare la esistenza di costi, altrimenti deducibili, che non fossero stati regolarmente registrati, eliminando tale limite probatorio - costituente un effetto sanzionatorio, aggiuntivo, dell'obbligo di registrazione - ha determinato, per un verso, un ampliamento della facoltà di prova del contribuente, e, per altro verso, una riduzione del carico sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi di registrazione, e tale nuova disciplina trova applicazione anche nei procedimenti pendenti, quale che sia la normativa che regola i profili sostanziali del contenzioso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)