diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 889 del 25/01/2002 (Rv. 551843 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi non regolarmente registrati - Non deducibilità - Art. 75, comma sesto, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Abrogazione ad opera dell' art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996 - Disciplina conseguente - Giudizi pendenti - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551843-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, del comma sesto dell'art.75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che precludeva la possibilità di provare l'esistenza di costi, altrimenti deducibili, che non fossero stati regolarmente registrati, rimuovendo tale limite probatorio - costituente un effetto sanzionatorio, aggiuntivo, dell'obbligo di registrazione - ha determinato un ampliamento della facoltà di prova del contribuente. Tale nuova disciplina della formazione della prova nel processo, in virtù del principio "tempus regit actum", trova applicazione anche nei procedimenti pendenti, quale che sia la normativa che regola i profili sostanziali del contenzioso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)