diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20987 del 08/10/2007 (Rv. 599820 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Nozione - Ambito - Danno esistenziale - Nozione - Accertamento - "In re ipsa" - Esclusione - Danno conseguenza - Configurabilità - Allegazione e prova - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599820-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa". (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria di una autonoma voce di danno esistenziale, assumendo che il profilo dedotto - concernente le gravi ripercussioni della morte di una bambina, non curata adeguatamente, sulla vita privata del congiunto e sul rapporto familiare o parentale - era stato già considerato nell'ambito del risarcimento del danno biologico, come componente del danno psichico, e del danno morale subiettivo, onde una terza liquidazione avrebbe condotto ad una indebita duplicazione delle poste risarcitorie; la S.C. ha osservato che la domanda era priva delle ragioni specifiche e delle circostanze rilevanti da cui desumere, in via presuntiva, l'esistenza del cosiddetto danno esistenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)