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Sez. 3, Sentenza n. 13546 del 12/06/2006 (Rv. 593005 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno c.d. esistenziale - Prova - Per presunzioni - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593005-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

La prova del c.d. danno esistenziale (nel caso, da perdita dello stretto congiunto o danno parentale) può essere data anche con presunzioni semplici (od "hominis"), strumento di accertamento dei fatti di causa che può presentare anche qualche margine di opinabilità nell'operata riconduzione -in base a regole (elastiche) di esperienza- del fatto ignoto da quello noto, con il solo limite del principio di probabilità, in base al quale non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'"id quod plerumque accidit", valutabile ex art. 116 cod. proc. civ. dal giudice, che con prudente apprezzamento può pertanto ravvisare la non necessità di ulteriore prova al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)