Sez. L, Sentenza n. 328 del 12/01/2002 (Rv. 551518 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Successivo accertamento dell'insufficienza dei requisiti contributivi - Ripetizione delle somme indebitamente corrisposte - Disciplina speciale ex art. 1 legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Ordinaria disciplina dell'indebito civile - Operatività - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Ai fini della ripetizione di somme indebitamente corrisposte dall'INPS a titolo di prestazione previdenziale, per la quale sia stata accertata la carenza parziale del relativo requisito contributivo, trova applicazione la speciale disciplina dell'indebito previdenziale dettata dall'art. 1, comma duecentosessantesimo, legge n. 662 del 1996, non potendo invece operare la disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 cod. civ., che presuppone l'accertamento dell'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato al quale la posizione assicurativa si riferisce.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)