Sez. 2, Sentenza n. 2396 del 06/04/1983 (Rv. 427249 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nel turbamento determinatosi entro la psiche del soggetto in conseguenza dell'illecito, è rimessa all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice del merito, ma essa deve pur sempre rispettare l'esigenza di una razione correlazione tra entità oggettiva del danno, specie se ripetuto nel tempo, ed equivalente pecuniario, di modo che questo, tenuto conto del valore d'acquisto della moneta, non rappresenti soltanto un simbolo o un simulacro di risarcimento, senza connessione con la natura e l'entità del danno da risarcire. (V 1228/81, mass n 411808; (V 1646/79, mass n 397991).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)