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Sez. 3, Sentenza n. 1228 del 03/03/1981 (Rv. 411808 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE(DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411808-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE(DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito, sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito, come tali non sindacabili in Sede di legittimita. (Conf 1646/79, mass n 397991; (Conf 5161/77, mass n 388783).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)