Sez. 2, Sentenza n. 10937 del 11/07/2003 (Rv. 564994 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | Motivi di appello - Funzione - Specificazione in sede di precisazione delle conclusioni di censura esposta solo in maniera generica nell'atto d'appello - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE
In considerazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'art. 342 cod. proc. civ, che ha la funzione non solo di delimitare il campo del riesame della decisione impugnata ma anche di identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti dall'impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia, i motivi devono essere specificati nell'atto di appello, con cui si consuma il diritto d'impugnazione, sicché è preclusa nel corso dell'ulteriore attività processuale la precisazione di censure nell'atto di appello esposte in maniera generica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)