Sez. 3, Sentenza n. 1108 del 20/01/2006 (Rv. 586540 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Nel rito del lavoro - Limitato alle specifiche censure mosse con l'appello principale ed incidentale - Sussistenza - Fondamento - Mancata contestazione di fatti posti a base della decisione impugnata - Giudicato interno - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
Anche nel rito del lavoro - applicabile pure nelle controversie agrarie - l'appello non ha effetto pienamente devolutivo, e, pertanto, ai sensi degli artt. 434, 342 e 346 cod. proc. civ., il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dall'appellante (sia esso principale che, eventualmente, incidentale), attraverso la cui formulazione si consuma il diritto di impugnazione, e non può estendere l'indagine su punti della sentenza di primo grado che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna doglianza, per cui deve ritenersi formato il giudicato interno - rilevabile anche d'ufficio - in ordine alle circostanze poste dal giudice di primo grado alla base della sua decisione in relazione alle quali non siano stati formulati specifici motivi di appello. Da ciò consegue, da una parte, che è preclusa nel corso dell'ulteriore attività processuale del giudizio di appello la precisazione di censure contenute nell'atto di appello ma esposte in modo generico, e, dall'altro, che il requisito della specificità dei motivi di impugnazione esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto la manifestazione volitiva dell'impugnate, diretta ad ottenere la riforma della sentenza, deve essere sempre supportata da deduzioni idonee a contrastare la motivazione di detta sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)