Sez. 3, Sentenza n. 503 del 14/03/1962 (Rv. 250790 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - PROVA TESTIMONIALE CONTRARIA - INAMMISSIBILITA - INEFFICACIA - CONDIZIONI - PROVA DELL'ERRORE E DELLA VIOLENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - PROVA TESTIMONIALE CONTRARIA - INAMMISSIBILITA - INEFFICACIA - CONDIZIONI - PROVA DELL'ERRORE E DELLA VIOLENZA.*
La quietanza dell'avvenuto pagamento e un atto unilaterale importante il riconoscimento del pagamento e costituente, quindi, tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, piena prova dello specifico pagamento di una determinata somma per un determinato titolo. Ne consegue che l'esistenza del fatto estintivo certificato dalla quietanza (pagamento) non puo essere contestata per mezzo di prova testimoniale, potendo l'efficacia della confessione venir meno soltanto a seguito di prova che essa sia stata determinata da errori di fatto o da violenza. (V 728/58 1065/38).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)