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Sez. 1, Sentenza n. 7021 del 28/07/1997 (Rv. 506291 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI | Quietanza - Prova di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità del divieto anche alla prova testimoniale della simulazione assoluta della quietanza - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506291-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI

Se è vero che, in tema di prova testimoniale, il divieto sancito dall'art. 2722 cod. civ., di provare, per testi, patti aggiunti o contrari al contenuto contrattuale, non opera quando si tratti di scrittura che provenga da una sola parte e contenga una dichiarazione unilaterale, tuttavia l'art. 2726 cod. civ. arreca una deroga a tale principio, statuendo che " le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento". Da ciò consegue che non sono ammissibili prove testimoniali dirette a provare fatti anteriori o contestuali alla quietanza, la quale costituisce la documentazione scritta del pagamento. Stante l'applicabilità, in virtù dell'art. 1324 cod. civ., anche agli atti di quietanza, della disciplina di cui all'art. 1417 cod. civ., un tal divieto posto dall'art. 2726 cod. civ. opera anche nel caso in cui si adduca la simulazione assoluta della quietanza, in quanto un accordo simulatorio rappresenta proprio uno di quei fatti, anteriori o contestuali al documento, che il combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 cod. civ. vieta di provare in contrasto con quella prova documentale del pagamento che è rappresentata dalla quietanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)