Sez. U, Sentenza n. 728 del 13/03/1972 (Rv. 356864 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ECCEPIBILITA DALLE PARTI - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ECCEPIBILITA DALLE PARTI - LIMITI.*
Il difetto di giurisdizione del giudice adito e sempre proponibile dalle parti - oltre che rilevabile d'ufficio - in qualsiasi stato e grado del giudizio, finche al riguardo non si sia formato il giudicato+ il che puo avvenire o perche la questione sia stata espressamente decisa e la relativa pronuncia non sia stata impugnata dalla parte soccombente o perche si sia pronunciata la Corte di Cassazione in Sede di regolamento di giurisdizione o perche sia mancata l'impugnazione di una pronunzia di merito, che presupponesse il riconoscimento, da parte del giudice, della propria giurisdizione. Nella prima ipotesi, il giudicato (formale) produce i suoi effetti preclusivi soltanto nello stesso giudizio; mentre nelle altre due ipotesi costituisce cosa giudicata sostanziale opponibile anche in giudizi diversi. (V 221'70, mass n 345033; 1264'69, mass n 339903; 728'68, mass n 33196 2).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)