Sez. 1, Sentenza n. 1264 del 21/04/1969 (Rv. 339903 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - DELLO AGO NEI CONFRONTI DELLA PA O DI UN GIUDICE SPECIALE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - PRESUPPOSTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - DELLO AGO NEI CONFRONTI DELLA PA O DI UN GIUDICE SPECIALE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - PRESUPPOSTI.*
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pa o di un giudice speciale e rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, tranne che si sia formato il giudicato sulla giurisdizione, il che puo verificarsi soltanto quando sul punto si sia avuta una decisione della Corte di Cassazione (come nel caso che sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione), ovvero quando si sia formato il giudicato su una questione di merito, poiche, in tal caso, la pronuncia sul merito presuppone necessariamente che sia stata riconosciuta, anche per implicito, la giurisdizione del giudice che l'ha emessa. (sulla prima parte V.2328-68 massima n.334645 2107-65 ed altre sulla seconda parte, V.728-68 massima n.331902 2537-67 massima n.329873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)