Sez. 3, Sentenza n. 3900 del 07/09/1977 (Rv. 387592 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - PROVA DI UNA CONVENZIONE DEDOTTA COME FATTO STORICO - LIMITI DI VALORE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - PROVA DI UNA CONVENZIONE DEDOTTA COME FATTO STORICO - LIMITI DI VALORE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
I limiti di valore per l'ammissione della prova testimoniale di un contratto, previsti dall'art 2721 cod civ, operano quando il contratto medesimo venga dedotto come fonte di reciproche obbligazioni fra i contendenti. Detti limiti, pertanto, non sono applicabili con riguardo alla prova di una convenzione intervenuta fra una delle parti ed un terzo, che venga fatta valere, nei confronti dell'altra parte, come mero fatto storico (nella specie, per dimostrare l'entita del danno per lucro cessante). (V 2257/74, mass n 370617).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)