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Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013 (Rv. 626903 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE in materia di compensi dei medici specializzandi - Corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1983 all'anno accedemico 1990/1991 - Prescrizione dell'anzidetto diritto - Termine decennale - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 - Necessità.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626903-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, spettante ai soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha dato attuazione a tali direttive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 75, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 76, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)