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Sez. L, Sentenza n. 9071 del 15/04/2013 (Rv. 628538 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE in materia di compensi dei medici specializzandi - Corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990/1991 - Prescrizione dell'anzidetto diritto - Termine decennale - Decorrenza relativa - Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
Stato
decisa il 2013-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628538-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

Il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal momento in cui il diritto al risarcimento può essere esercitato. Tale momento - che non coincide con l'emanazione della direttiva, non essendo la stessa immediatamente applicabile, né con il termine assegnato agli Stati per la trasposizione della fonte comunitaria nel diritto interno, perché anche a quel momento il soggetto privato non è in condizioni di conoscere quale sia il contenuto del diritto che gli viene negato e l'ammontare del relativo risarcimento - deve individuarsi in quello dell'entrata in vigore della normativa di attuazione interna della direttiva europea, e dunque, nella specie, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 75, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)