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Sez. 4 - , Sentenza n. 41147 del 27/10/2021 Ud. (dep. 12/11/2021) Rv. 282065 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori - Responsabilità del costruttore - Concorrente responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282065-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario denominato "linea di spianatura e taglio trasversale bandellatrice", acquistato dieci anni prima dell'infortunio e dotato di marchio CE nonché di un meccanismo di segregazione delle parti mobili pericolose, agevolmente apribile, ma privo di un sistema di blocco automatico delle parti in movimento, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro in relazione alle lesioni occorse a un lavoratore mentre lo stava ripulendo, per non avere adeguato gli standard di sicurezza alla luce dei progressi della tecnologia e non avere installato meccanismi di blocco automatico).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/04/2008 num. 81 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)