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Sez. L, Sentenza n. 1741 del 09/03/1983 (Rv. 426589 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULL'IMPORTO DELLA PENSIONE - DECORRENZA EX ART. 46, ULTIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 - MODIFICAZIONE EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426589-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULL'IMPORTO DELLA PENSIONE - DECORRENZA EX ART. 46, ULTIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 - MODIFICAZIONE EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 46 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, in virtù del quale gli interessi legali sull'importo delle pensioni d'Invalidità decorrono dalla scadenza del centottantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, deve ritenersi modificato - quanto alla decorrenza di tali interessi - dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (secondo cui, in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore S'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi centoventi giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato), ma di detta modifica non può tenersi conto per il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 533 del 1973, in quanto l'art. 7 della stessa non ha efficacia retroattiva.*

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)