Sez. 1, Sentenza n. 31265 del 27/06/2014 Ud. (dep. 16/07/2014) Rv. 261234 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Contravvenzione di molestia o disturbo alle persone - Procedibilità d'ufficio - Concorso formale con il delitto di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen. - Omissione o remissione della querela per il delitto - Perseguibilità della contravvenzione - Sussistenza - Presentazione e mancata remissione della querela per il delitto - Punibilità per la contravvenzione - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In tema di molestia o disturbo alle persone, la norma dell'art. 660 cod. pen. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, e la relativa contravvenzione è procedibile d'ufficio. Ne consegue che, quando il fatto sia perseguibile anche quale minaccia, l'assenza della querela per tale ultimo reato o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale, mentre quest'ultimo, nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela, resta invece assorbito nella fattispecie più grave.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)