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Sez. 1 - , Sentenza n. 41111 del 10/01/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 273970 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Memoria contenente motivi nuovi rassegnata personalmente dall’imputato – Deposito successivo alla l. n. 103 del 2017 – Ammissibilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273970-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, è ammissibile una memoria contenente motivi nuovi rassegnata, anche dopo l'entrata in vigore legge 23 giugno 2017, n. 103, personalmente dall'imputato, qualora il medesimo abbia presentato ricorso personale avverso la sentenza in conformità al previgente art. 613 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)