Sez. L, Sentenza n. 5505 del 30/08/1983 (Rv. 430439 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di reiterate assenze del lavoratore per malattia, il datore di lavoro non può procedere per questo solo fatto al licenziamento per giustificato motivo, ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, costituito dalla così detta eccessiva morbilità, dovendo anche in tale ipotesi farsi applicazione dell'art. 2110 cod. civ. secondo il quale l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto solo quando sia decorso il periodo di comporto risultante dalla legge o dalla contrattazione collettiva o dagli Usi ovvero determinato dal giudice secondo equità. (V 154/83, mass n 424977; (V 4279/82, mass n 422254; (V 3420/82, mass n 421397; (V 2967/82, mass n 420869).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)