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Sez. L, Sentenza n. 4279 del 20/07/1982 (Rv. 422254 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ - MORBILITÀ ECCESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422254-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ - MORBILITÀ ECCESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Il caso di malattia del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110 cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essersi esercitato solo dopo il protrarsi dell'impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto), va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterate, ancorché frequenti e discontinue, in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità), con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, non è consentito il recesso per giustificato motivo ex art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e che il lavoratore può essere licenziato solo dopo il periodo suddetto. Peraltro, quando il contratto collettivo preveda il "comporto" ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralità di episodi morbosi in un determinato arco di tempo, la questione diretta a stabilire, al fine della legittimità o non del licenziamento, se il comporto stesso sia usufruibile una sola volta - eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi - ovvero decorra ex novo per ciascun episodio va risolta in base alla prioritaria analisi ed interpretazione dei patti collettivi, secondo la nozione di malattia come sopra desumibile dal citato art. 2110 cod. civ.. (Conf 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)