Sez. L, Sentenza n. 3420 del 03/06/1982 (Rv. 421397 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SUPERAMENTO - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SUPERAMENTO - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ.*
Il caso di malattia del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110, secondo comma cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (così detto periodo di comporto), va inteso, alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente e reiterato, ancorché frequenti e discontinue, in relazione ad uno stato di salute malfermo (così detta eccessiva morbilità). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva ovvero, in difetto, determinato secondo equità. (Conf 5054/81, mass n 415846; (Conf 3350/81, mass n 413927; (Conf 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)