Sez. 1, Sentenza n. 4276 del 17/11/1976 (Rv. 382977 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - PATTO - CONTENUTO - OBBLIGO DELL'ASSICURATO DI CONFERIRE UN MANDATO AD LITES - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - ESONERO DELL'ASSICURATORE DAL RIMBORSO DELLE SPESE DI DIFESA - NOMINA DI UN PROPRIO DIFENSORE DA PARTE DELL'ASSICURATO - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DELL'ASSICURATORE - RILEVANZA - RINUNCIA AI DIRITTI DEL PATTO DI GESTIONE DELLA LITE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - CLAUSOLA CONTRARIA DI POLIZZA - INVALIDITA - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - PATTO - CONTENUTO - OBBLIGO DELL'ASSICURATO DI CONFERIRE UN MANDATO AD LITES - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - ESONERO DELL'ASSICURATORE DAL RIMBORSO DELLE SPESE DI DIFESA - NOMINA DI UN PROPRIO DIFENSORE DA PARTE DELL'ASSICURATO - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DELL'ASSICURATORE - RILEVANZA - RINUNCIA AI DIRITTI DEL PATTO DI GESTIONE DELLA LITE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - CLAUSOLA CONTRARIA DI POLIZZA - INVALIDITA - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione della responsabilita civile, il patto di gestione della lite comporta, a seguito dell'evento, il diritto dell'assicuratore di pretendere dall'assicurato un mandato ad lites nei confronti di legale di propria fiducia, nonche il dovere dell'assicurato di conferire tale mandato. L'inadempimento dello assicurato a detto Obbligo, con il conseguente esonero dello assicuratore dal rimborso delle spese di difesa, non puo ravvisarsi nella semplice circostanza che il primo abbia nominato un proprio difensore (nella specie, in via d'urgenza, a seguito di instaurarsi di procedimento penale), occorrendo indagare sul comportamento dell'assicuratore successivo alla comunicazione di tale nomina (nella specie, consistente nell'aver affiancato un proprio legale al difensore nominato dall'assicurato), al fine di stabilire se l'assicuratore medesimo abbia inteso far valere il patto di gestione della lite, ovvero preferito ratificare la nomina effettuata dall'assicurato, o comunque rinunciare ai diritti derivantigli dal patto. Quando si verifichino queste ultime ipotesi, l'assicuratore non puo esimersi dall'Onere delle spese di difesa, secondo i criteri dettati dall'art 1917 terzo comma cod civ. cio anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l'invalidita della medesima, ai sensi dell'art 1932 cod civ, ove pregiudichi i diritti riconosciuti all'assicurato dal citato terzo comma dell'art 1917 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)