Sez. 6, Sentenza n. 133 del 22/10/1971 Ud. (dep. 18/01/1972) Rv. 119833 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - ORDINI EMANATI NON DA UNA PUBBLICA AUTORITA, MA DA UN PRIVATO DATORE DI LAVORO AI SUOI DIPENDENTI - INAPPLICABILITA DELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE.*
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - ORDINI EMANATI NON DA UNA PUBBLICA AUTORITA, MA DA UN PRIVATO DATORE DI LAVORO AI SUOI DIPENDENTI - INAPPLICABILITA DELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE.*
La disposizione dell'art 51 cod pen, che trova la sua giustificazione nel divieto imposto ai cittadini di sindacare le norme giuridiche e di disubbidire agli ordini legittimi della pubblica autorita, considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati, se siano commessi per adempiere ad un dovere derivante da tali norme ed ordini. Gli ordini pero, come si evince dalla precisa e chiara formulazione della legge, debbono emanare da una pubblica autorita, il che significa che i rapporti di subordinazione presi in considerazione sono esclusivamente quelli che sono previsti dal diritto pubblico. Nei rapporti di diritto privato, tra i quali sono compresi quelli che intercorrono tra i privati datori di lavoro e i loro dipendenti, non e applicabile la causa di giustificazione sopra indicata, perche manca un potere di supremazia del superiore riconosciuto dalla legge*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)