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Sez. U, Sentenza n. 5894 del 01/07/1997 (Rv. 505628 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Stima provvisoria - Mancanza della stima definitiva - Pretesa dell'espropriato alla giusta indennità - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505628-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sent. n. 67 del 1990 della Corte costituzionale) dell'art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui non consentiva all'espropriato l'azione giudiziaria per la determinazione dell'indennizzo prima della compilazione della relazione di stima di cui agli art. 15 e 16 legge n. 865 del 1971, la detta azione deve ritenersi proponibile fin dal momento della perdita della proprietà. Pertanto la pretesa dell'espropriato alla giusta indennità nei confronti dell'espropriante, che abbia proceduto ad una stima provvisoria con riserva di quella definitiva, ha già consistenza di diritto soggettivo e quindi deve esser fatta valere davanti al giudice ordinario senza necessità di attendere che l'organo competente a procedervi operi la stima definitiva, rispetto alla quale l'espropriato non ha invece un situazione di interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)