Sez. 1, Sentenza n. 12454 del 16/05/2008 (Rv. 603902 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Termine per la proposizione di nuove eccezioni e per le relative allegazioni - Prima udienza - Allegazione di fatti nuovi e proposizione di nuove eccezioni oltre tale udienza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di girata di assegno per procura.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza; il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina; ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione.(Fattispecie relativa all'eccezione di girata dell'assegno per sola procura - dedotta dal giratario escusso dalla banca ex art. 49 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, per invocare la prescrizione di cui all'art. 75 del r.d. cit. - sollevata per la prima volta in un'udienza, seguita ad altre di mero rinvio).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 49, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)