Sez. 3, Sentenza n. 3339 del 07/03/2001 (Rv. 544516 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Termine per la proposizione di nuove domande ed eccezioni e per le relative allegazioni - Prima udienza - Allegazione di fatti nuovi e proposizione di nuove eccezioni oltre tale udienza - Ammissibilità - Esclusione - Poteri del giudice - Rinvio della prima udienza - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, atteso che il rinvio ad altra udienza, di cui al quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ., è previsto unicamente per "ulteriori produzioni e richieste di prova" che si rendano necessarie a seguito delle attività svolte dalle parti in prima udienza. Nè tale preclusione è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)