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Sez. 3, Sentenza n. 18498 del 25/08/2006 (Rv. 593968 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti il giudice di pace - Prima udienza - Attività consentite - Limiti - Regime delle preclusioni del regime ordinario avanti al tribunale - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593968-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario, sicchè in esso non è configurabile una reale distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il relativo rito è comunque caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che, non distinguendosi all'art. 320 cod. proc. civ. tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, e risultando nella prima udienza concentrata tutta l'attività processuale delle parti (e cioè la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendosi (al quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta alla prima udienza, fissata ai sensi del suddetto quarto comma, rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (Principio affermato con riferimento a documenti depositati nel procedimento di primo grado avanti al giudice di pace solamente all'udienza fissata per l'espletamento delle prove, e pertanto tardivamente, in violazione del principio di concentrazione cui risultano ispirati gli artt. 320, 184 e 311 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)