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Sez. L, Sentenza n. 4582 del 12/08/1982 (Rv. 422547 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO IN CASO DI ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E DI LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422547-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO IN CASO DI ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E DI LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CRITERI - FATTISPECIE.*

Nei casi in cui si riscontra l'attenuazione del vincolo di subordinazione ed una correlativa libertà di organizzazione del lavoro, la distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato comporta la necessità di indagare particolarmente sull'oggetto della prestazione, sulla sussistenza o meno di una organizzazione di impresa, anche minima, da parte del lavoratore (che non può mancare nel lavoro autonomo) e sulla incidenza del rischio che, nel lavoro dipendente, ricade esclusivamente sul datore di lavoro, senza che il nomen iuris usato dalle parti possa essere di ostacolo ad una diversa qualificazione, quando il giudice ritenga, con un apprezzamento di fatto non suscettibile di Sindacato in Sede di legittimità, se congruamente motivato, che essa corrisponde alla sostanza del rapporto. (nella specie, in applicazione di tale principio è stata confermata la sentenza con la quale i giudici del merito avevano, rispetto a taluni esattori di bollette dell'energia elettrica, ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato escludendola invece rispetto ad altri in base alla circostanza differenziatrice costituita dalla contemporaneità di molteplici incarichi di lavoro da parte di diversi datori di lavoro). (V 3101/80, mass n 406880).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)