Sez. L, Sentenza n. 7606 del 23/12/1983 (Rv. 432220 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI - PRESTAZIONI SVOLTE CON ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - CRITERI DISTINTIVI ULTERIORI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI - PRESTAZIONI SVOLTE CON ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - CRITERI DISTINTIVI ULTERIORI.*
Per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato, specie nei casi in cui la natura della prestazione comporti notevole attenuazione del vincolo di subordinazione, come accade sovente in materia di attività professionale di tipo intellettuale, occorre riferirsi ad altri criteri distintivi quali l'oggetto della prestazione che nella prima ipotesi è dato dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore a proprio rischio e nella seconda dalle stesse energie lavorative esplicate secondo le direttive dell'altra parte il cui potere al riguardo, perché possa riconoscersi la sussistenza della subordinazione, non necessita di esplicazione mediante ordini continui, dettagliati e rigorosamente vincolanti, potendo l'assoggettamento ipotizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall'imprenditore in via programmatica o soltanto connaturata alla struttura aziendale e non essendo a ciò di ostacolo un diverso nomen iuris usato dalle parti per definire il rapporto. (V 4582/82, mass n 422547; (V 3101/80, mass n 406880).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)