Sez. 1, Sentenza n. 30465 del 04/05/2004 Cc. (dep. 13/07/2004) Rv. 229794 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Pendenza di un procedimento penale - Prova dell'avvenuta espulsione prima dell'esercizio dell'azione penale - Sentenza di non luogo a procedere pur in presenza di una richiesta del P.M. diversa da quella di rinvio a giudizio o da altra forma di promovimento dell'azione penale - Sussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
La pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, nei confronti del cittadino straniero, sottoposto a procedimento penale, di cui sia provata l'avvenuta espulsione (art. 13, comma terzo quater, del D.Lgs. 286 del 1998), รจ possibile, in base ad un'interpretazione logico-sistematica, oltre che letterale, della disposizione anche nei casi in cui il P.M. abbia formulato una richiesta diversa da quella di rinvio a giudizio o da altra forma di promovimento dell'azione penale, prevista dall'art. 405, comma primo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 n. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)