Sez. 1, Sentenza n. 35843 del 19/09/2007 Cc. (dep. 01/10/2007) Rv. 237314 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta espulsione dello straniero - Previo esercizio dell'azione penale - Necessità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
La sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 13, comma terzo quater, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per il caso di avvenuta espulsione dello straniero, ai sensi dei precedenti commi terzo, terzo bis e terzo ter dello stesso articolo, può essere pronunciata, sulla base di un'interpretazione estensiva della norma che risponda alla sostanziale finalità perseguita dal legislatore, anche quando non vi sia stato esercizio dell'azione penale in alcuna delle forme previste dall'art. 405 cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)