Sez. L, Sentenza n. 11670 del 29/07/2003 (Rv. 565508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Licenziamento - Impugnazione - Successiva transazione avente ad oggetto la revoca del licenziamento - Effetti - Prosecuzione del rapporto - Accertamento della comune intenzione delle parti - Necessità - Equivocità delle espressioni adoperate - Ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari - Necessità - Obbligo contributivo del datore di lavoro - Contenuto - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
Qualora nel corso del giudizio di impugnazione di un licenziamento il datore di lavoro ed il lavoratore transigano la lite, l'interpretazione della transazione, al fine di accertare se le parti abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro ovvero ripristinare quello preesistente, sia pure soltanto per alcuni effetti, è riservata alla valutazione del giudice del merito, che, nel caso in cui le espressioni adoperate dalle parti diano luogo a dubbi in ordine alla identificazione della comune intenzione delle medesime, per stabilirne l'esatto contenuto, correttamente fa ricorso al canone ermeneutico dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., attribuendo rilevanza al comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto, onde accertare se le stesse abbiano inteso stabilire la prosecuzione del rapporto, con conseguente obbligo del datore di lavoro, analogamente a quanto previsto nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, di pagare i contributi previdenziali per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della transazione (Nella specie, con la transazione il datore di lavoro si era obbligato a "revocare" il licenziamento ed a corrispondere sette mensilità a titolo di risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, che aveva rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa retributiva; la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito, che aveva reputato il termine 'revocà equivoco e tale da non consentire di escludere la volontà delle parti di estendere l'effetto ripristinatorio del rapporto ai profili non retributivi, valorizzando quindi la successiva condotta del datore di lavoro per accertare la volontà delle parti di prevedere la continuità del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)