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Sez. 1, Sentenza n. 1398 del 25/10/1968 Ud. (dep. 01/02/1969) Rv. 110187 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - DELITTO DI BLOCCO STRADALE - ELEMENTO MATERIALE -DOLO - INTERESSE AVUTO DI MIRA DALL'AGENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110187-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - DELITTO DI BLOCCO STRADALE - ELEMENTO MATERIALE -DOLO - INTERESSE AVUTO DI MIRA DALL'AGENTE - IRRILEVANZA.*

L'elemento materiale del delitto di blocco stradale previsto dallo art.1 del DLG 22 gennaio 1948, n.66, e dato dalla ostruzione o anche soltanto dall'ingombro dell'area della strada, mentre il dolo si concreta e si esaurisce nel porre in essere tale attivita al fine di impedire o anche soltanto di creare difficolta od impaccio alla libera locomozione nella Sede stradale. L'interesse che ha spinto l'agente a commettere il reato ed alla cui realizzazione egli ha voluto tendere con la commissione dell'attivita criminosa e un fattore che non ha Rilevanza al fine del dolo, ne puo essere confuso con questo. (V.108086, 107910, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)