Sez. 1, Sentenza n. 5422 del 18/03/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 154022 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - NOZIONE - ELEMENTO MATERIALE - ESTREMI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - NOZIONE - ELEMENTO MATERIALE - ESTREMI.*
L'elemento materiale del delitto di blocco stradale, previsto dallo art. 1 decreto legge 22 gennaio 1948 n. 66, consiste non soltanto nell'ostruzione, ma anche nel solo ingombro, con qualsiasi ostacolo oggettivo della Sede stradale. Non sono, pertanto, richiesti né un impedimento assoluto alla circolazione né un effettivo arresto della stessa, mentre, invece, è sufficiente che l'ostacolo materiale sia idoneo a rendere la circolazione stessa apprezzabilmente più difficile rispetto alle condizioni normali del suo svolgimento. (V mass n 137590; (V mass n 119258; (V mass n 110187).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)