Sez. 1, Sentenza n. 1126 del 07/03/1978 (Rv. 390498 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTORIETA - COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RICHIESTA FORMALE DI CITAZIONE A COMPARIRE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE - AVVISO INFORMALE ALLE PARTI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE FATTA DALLA SEGNATURA APOSTOLICA ALLE PARTI DELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE D'APPELLO - INIDONEITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTORIETA - COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RICHIESTA FORMALE DI CITAZIONE A COMPARIRE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE - AVVISO INFORMALE ALLE PARTI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE FATTA DALLA SEGNATURA APOSTOLICA ALLE PARTI DELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE D'APPELLO - INIDONEITA.*
Per la Costituzione del contraddittorio nel procedimento per la dichiarazione di esecutorieta delle sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio, non e necessaria la richiesta formale di citazione a comparire davanti alla Corte d'appello, ma e sufficiente anche un tempestivo e regolare avviso, sia pure sfornito di formule sacramentali o di rigorosi requisiti temporali, purche idoneo a mettere le parti in condizioni di esercitare adeguatamente le proprie difese. Tale avviso, la cui esigenza rimane superata quando le parti abbiano avuto la possibilita giuridica e di fatto di esercitare le proprie difese, non puo essere ravvisato nella comunicazione che la segnatura apostolica da alle parti della trasmissione degli Atti alla Corte d'appello, dal momento che e quest'ultima l'autorita competente a svolgere la procedura di esecutorieta e, quindi, anche ad informare le parti di aver preso in carico la causa, con avvertenza che la sua trattazione avverra in un determinato tempo e luogo e con invito espresso alle parti a predisporre tempestivamente eventuali difese. (V 170/77, mass n 383671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)