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Sez. 1, Sentenza n. 1905 del 21/03/1980 (Rv. 405523 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITA DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - UDIENZA DI DISCUSSIONE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - MANCANZA DI UN PREVIO CONGRUO TERMINE TRA L'AVVISO ALLE PARTI E TALE UDIENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 17 DELLA LEGGE N 847 DEL 1929 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405523-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITA DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - UDIENZA DI DISCUSSIONE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - MANCANZA DI UN PREVIO CONGRUO TERMINE TRA L'AVVISO ALLE PARTI E TALE UDIENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 17 DELLA LEGGE N 847 DEL 1929 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 17 della legge 27 maggio 1929, n 847, per contrasto con l'art 24 cost, nella parte in cui non prevede un congruo e prestabilito termine tra l'avviso alle parti e l'udienza di discussione dinanzi alla Corte d'appello per la pronuncia di esecutivita della sentenza dei tribunali ecclesiastici in tema di nullita del matrimonio concordatario, in quanto la costituzionalita di una norma che fissa un termine processuale non e correlata ad un'unica e predeterminata misura del termine stesso, ne e essenziale che detta misura sia stabilita direttamente nella legge medesima, essendo sufficiente che il termine risulti adeguato per lo svolgimento dell'attivita in ordine alla quale esso e previsto. Nella suddetta materia, pertanto, il diritto di difesa delle parti puo ritenersi soddisfato al suddetto termine, quando esse abbiano, avuto conoscenza legale dell'instaurazione e dello svolgimento del procedimento, non formalizzata in precisi schemi e con termini rigorosi, ma sostanzialmente idonea a fornire gli elementi di tempo e di luogo necessari all'Esercizio di quel diritto, che puo ritenersi garantito anche quando, pur in difetto di ogni avviso, esse abbiano avuto comunque la possibilita di far valere adeguatamente e compiutamente le loro ragioni, con la presentazione di istanze scritte o con l'audizione personale loro o dei propri difensori. (V 4924/78, mass n 394643; (V 3314/78, mass n 392740; (V 1126/78, mass n 390498; (V 366/78, mass n 389665; (V 5188/77, mass n 388815).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)