Sez. 2, Sentenza n. 2308 del 11/06/1975 (Rv. 376146 - 01)
DEMANIO - FACOLTA DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO ECCEZIONALE - FACOLTA DEL PRIVATO CONCESSIONARIO DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI USO ECCEZIONALE - NATURA - COSTITUZIONE TRA PRIVATI DI RAPPORTI GIURIDICI RELATIVI ALLA CONCESSIONE STESSA - AMMISSIBILITA - TRASFERIBILITA TOTALE O PARZIALE DEI DIRITTI DERIVANTI DA ESSA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE SU SPIAGGIA.*
DEMANIO - FACOLTA DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO ECCEZIONALE - FACOLTA DEL PRIVATO CONCESSIONARIO DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI USO ECCEZIONALE - NATURA - COSTITUZIONE TRA PRIVATI DI RAPPORTI GIURIDICI RELATIVI ALLA CONCESSIONE STESSA - AMMISSIBILITA - TRASFERIBILITA TOTALE O PARZIALE DEI DIRITTI DERIVANTI DA ESSA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE SU SPIAGGIA.*
La concessione di un uso eccezionale su bene demaniale fa sorgere, in capo al privato concessionario, facolta configuranti diritti soggettivi, assimilabili ai diritti reali di godimento su cosa altrui, sia pure con le peculiarita derivanti dall'interesse pubblico, che ne disciplina le modalita di Esercizio e limita l'autonomia del concessionario, fino all'eventuale revoca della concessione da parte della pubblica amministrazione, ove l'interesse generale, valutato discrezionalmente, lo esiga. Dalla indicata natura della posizione soggettiva del concessionario consegue che il carattere pubblicistico della concessione non osta alla Costituzione fra privati di rapporti giuridici relativi alla concessione stessa, ne, in particolare, al trasferimento, totale o parziale, dei diritti da essa derivanti, salvo che la legge, oltre a vietare la subconcessione, la colpisca anche con la sanzione di nullita; al di fuori di tale ipotesi, l'acquisto da parte del terzo del diritto del concessionario e valido ed operante, sia pure nei limiti oggettivi delle facolta spettanti al concessionario e nei limiti temporali della concessione medesima, fino a quando la pa non la revochi, per trasgressione al divieto di subconcessione. (nella specie il concessionario di uso eccezionale su spiaggia demaniale aveva parzialmente trasferito ad un terzo il suo diritto, assieme alla vendita di una porzione immobiliare, e la pa non si era mai avvalsa del potere di revocare la concessione, in forza del divieto di subconcessione delle spiagge, previsto dall'art 44 del RD 1 dicembre 1895 n 726. La SC, enunciando i principi di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata dai giudici di merito la validita dell'acquisto da parte del terzo del diritto del concessionario, fino alla scadenza del termine massimo di trent'anni, fissato per la concessione medesima dall'art 36 del citato RD n 726 del 1895). (V 2585/73, mass n 366052; 1106/71, mass n 351175; (V 1240/69, mass n 339861).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Regio Decr. 01/12/1895 num. 726 art. 15, Regio Decr. 01/12/1895 num. 726 art. 36, Regio Decr. 01/12/1895 num. 726 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)