Sez. 2, Sentenza n. 819 del 29/01/1983 (Rv. 425568 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - AZIONE NEGATORIA DI SERVITÙ - USUFRUTTUARIO E CONCESSIONARIO DI BENE DEMANIALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA - SUSSISTENZA - PROPRIETARIO DEL BENE CUI SI RIFERISCE LA CONTESTATA SITUAZIONE DI SERVITÙ - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - AZIONE NEGATORIA DI SERVITÙ - USUFRUTTUARIO E CONCESSIONARIO DI BENE DEMANIALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA - SUSSISTENZA - PROPRIETARIO DEL BENE CUI SI RIFERISCE LA CONTESTATA SITUAZIONE DI SERVITÙ - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Poiché la servitù determina un rapporto tra fondi (di cui uno fornisce utilità all'altro), la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove è contestata l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che al momento della domanda sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitù. Tuttavia, quando il godimento completo del bene, cui si riferisce (in linea di vantaggio o di svantaggio) la contestata situazione di servitù, spetta non al proprietario, ma al titolare del diritto di usufrutto, al quale è assimilabile il concessionario di bene demaniale, a tale soggetto (usufruttuario o concessionario) si estende la legittimazione processuale, attiva e passiva, ai sensi dell'art. 1012, secondo comma, cod. civ., che, legittimando espressamente l'usufruttuario all'Azione confessoria per la difesa della servitù costituita a favore del fondo, implica di per sè la legittimazione passiva alla negatoria (costituente l'aspetto negativo della confessoria), salvo l'Onere (in base alla norma citata) di chiamare in causa il proprietario che, quindi, deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario dell'usufruttuario (o del concessionario). (V 3004/81, mass n 413551; (V 1404/79, mass n 397714; (V 2968/76, mass n 381729; (V 2308/75, mass n 376146).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1012, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)