Sez. L, Sentenza n. 5086 del 03/09/1980 (Rv. 408945 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - AMBITO DI OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - AMBITO DI OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale e configurabile anche in relazione a categorie di rapporti di lavoro per le quali manchi una corrispondente disciplina sindacale, sempreche si tratti di licenziamenti i quali, oltre a riguardare una pluralita di dipendenti, siano adottati in diretto rapporto causale con scelte imprenditoriali di carattere dimensionale cui consegua la soppressione permanente dei posti di lavoro occupati nell'impresa dai lavoratori interessati; ne, in tal caso, sussiste alcuna ragione ostativa a che l'imprenditore si sottoponga, per la scelta dei licenziamenti, ai criteri stabiliti dagli accordi interconfederali del 20 dicembre 1950 e del 5 maggio 1965, che, prevedendo il tipo di licenziamento suddetto, ne chiariscono i presupposti sociali ed indicano la procedura da espletarsi per l'adozione del relativo provvedimento da parte dell'azienda.*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)