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Sez. 3, Sentenza n. 4649 del 02/03/2006 (Rv. 588206 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE | Precetto - Mancanza della menzione del provvedimento disponente la esecutorietà e della apposizione della formula - Conseguenze - Nullità del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - .
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588206-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE

Nell'espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., la mancata menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del precetto medesimo - per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod. proc. civ. - la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto stesso. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può rilevare d'ufficio la mancanza, nel precetto, della data di apposizione della formula esecutiva e la fondatezza dell'opposizione proposta avverso il conseguente provvedimento di improcedibilità della procedura mobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)