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Sez. 3, Sentenza n. 15364 del 01/12/2000 (Rv. 542339 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE | Precetto - Mancanza della menzione del provvedimento disponente la esecutorietà e della apposizione della formula - Conseguenze - Nullità del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - Inosservanza del termine perentorio di cinque giorni - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542339-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE

Nell'espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654 cod.proc.civ., la mancata, nel precetto, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del precetto medesimo, per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod.proc.civ., la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto stesso. l'inosservanza del suddetto termine perentorio per la proposizione della opposizione relativa alla regolarità formale del precetto, ne determina la decadenza la quale deve essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche per la prima volta in cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)