Sez. 3, Sentenza n. 22510 del 23/10/2014 (Rv. 633160 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Decreto ingiuntivo esecutivo - Atto di precetto - Nuova notifica del titolo - Esclusione - Menzione degli elementi identificativi del titolo e della data di notifica dell'ingiunzione - Sufficienza - - Omissione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in ragione dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE
Nell'espropriazione forzata promossa in forza di ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 cod. proc. civ., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 cod. proc. civ., producendosi una nullità equivalente a quello che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)