Sez. 3, Sentenza n. 8841 del 12/08/1995 (Rv. 493658 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Ricorso per cassazione proposto dopo la scadenza del termine ordinario - Deduzione dell'avvenuta presentazione dell'istanza di revocazione - Onere probatorio del ricorrente - Mancato adempimento - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dopo la scadenza del termine ordinario, in relazione alla dedotta sospensione del termine medesimo per effetto di istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 398 comma quarto cod. proc. civ., è onere del ricorrente di indicare e provare la data dell'istanza medesima, sì da consentire alla Suprema Corte il controllo sull'incidenza di tale sospensione. In mancanza di tale prova, il ricorso per Cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)