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Sez. L, Sentenza n. 1186 del 15/02/1996 (Rv. 495864 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito di impugnazione per revocazione - Prova della durata del periodo di sospensione ai fini della valutazione della tempestività del ricorso per cassazione - Onere a carico del ricorrente - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495864-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il termine per proporre il quale rimane sospeso, ai sensi dell'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione precedente alla novella introdotta con l'art. 68 della legge 26 novembre 1990 n. 353), a seguito della proposizione dell'istanza di revocazione, è onere del ricorrente fornire la prova dell'esatta durata del periodo di sospensione conseguente al giudizio di revocazione; tale onere può essere assolto solo attraverso la rituale produzione di idonei documenti a norma dell'art. 372 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)