Sez. L, Sentenza n. 3363 del 14/06/1979 (Rv. 399766 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - CONIUGE - MORTE DELL'EX CONIUGE OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - MANCANZA DI CONIUGE SUPERSTITE - DOMANDA DEL PRECEDENTE CONIUGE TENDENTE ALLA PENSIONE O AD ALTRI ASSEGNI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - SUSSISTENZA - DEL PRETORE COME GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - CONIUGE - MORTE DELL'EX CONIUGE OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - MANCANZA DI CONIUGE SUPERSTITE - DOMANDA DEL PRECEDENTE CONIUGE TENDENTE ALLA PENSIONE O AD ALTRI ASSEGNI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - SUSSISTENZA - DEL PRETORE COME GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
Anche anteriormente all'emanazione della legge 1 agosto 1978 n 436, se l'ex coniuge, obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898, moriva senza lasciare un coniuge superstite, la Competenza a conoscere della domanda proposta contro l'ente previdenziale e tendente ad ottenere in tutto od in parte la pensione o gli altri assegni, che sarebbero spettati, proposta dal precedente coniuge, rispetto al quale era stata pronunziata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, spettava al tribunale in camera di consiglio e non anche al pretore come giudice del lavoro.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)