Sez. L, Sentenza n. 3583 del 15/06/1984 (Rv. 435578 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ OVVERO QUOTA-PARTE IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO - CONTROVERSIA RELATIVA - SOSPENSIONE DI DETTA CONTROVERSIA IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA PREVIDENZIALE, DI CARATTERE PREGIUDIZIALE, EVENTUALMENTE PENDENTE IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELLA PENSIONE - NECESSITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ OVVERO QUOTA-PARTE IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO - CONTROVERSIA RELATIVA - SOSPENSIONE DI DETTA CONTROVERSIA IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA PREVIDENZIALE, DI CARATTERE PREGIUDIZIALE, EVENTUALMENTE PENDENTE IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELLA PENSIONE - NECESSITÀ.*
La controversia relativa all'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato non può essere annoverata tra quelle in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, per le quali l'art. 443 cod. proc. civ. prescrive, a pena di improcedibilità, che siano preventivamente esperimentati ed esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in Sede amministrativa o siano comunque decorsi i termini indicati dalla norma, ma ha ad oggetto esclusivamente l'attribuzione di tale pensione a titolo originario ed autonomo, condizionatamente all'effettiva liquidazione di essa nella Sede competente, con la conseguenza che ove quest'ultima liquidazione non sia stata ancora definita al momento della domanda per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, quest'ultima deve essere sospesa in attesa della decisione della controversia previdenziale, di carattere pregiudiziale, pendente in materia di definizione della pensione. (V 5521/83, mass n 430454; (V 3363/79, mass n 399766; (V 754/79, mass n 396927).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)