Sez. 3, Sentenza n. 2792 del 29/10/1998 Cc. (dep. 16/12/1998) Rv. 212500 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Accordo delle parti sull'applicazione della pena - Rinuncia ai motivi di appello - Verifica sulle modalità di acquisizione della prova nel giudizio di primo grado - Possibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
La rinuncia ai motivi di merito e l'accordo raggiunto, ai sensi dell'art. 599 cod.proc.pen., sulla riduzione della pena, configurano una sostanziale rinuncia dell'imputato a difendersi sul merito dell'accusa. Consegue che diviene irrilevante verificare se si sia verificata nullità in merito alla acquisizione di uno degli elementi istruttori valutati dal giudice di merito per affermare la responsabilità stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)